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SISTRI - DM 9luglio 2010, proroga dell’operatività e altre modifiche PDF Stampa E-mail

ImageE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2010 il Dm 9 luglio 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.

 

Il provvedimento di modifica, in vigore dal 14 luglio u.s., proroga al 1° ottobre 2010 il termine "unificato" di operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati (ved. in calce una tabella esemplificativa dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI).
Viene inoltre inserita la proroga al 12 settembre 2010 per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box (il termine era infatti scaduto il 12 giugno u.s.).

Mediante soppressione della scadenza prevista all’Allegato IB del DM 17 dicembre 2009, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box per le attività di Autoriparazione iscritte al Registro imprese di cui alla Legge 122/92, sezione elettrauto. A decorrere dall’anno 2011 vengono previsti due momenti formativi propedeutici all’installazione. Per le attività già autorizzate e che hanno già frequentato il corso di formazione viene previsto un ulteriore corso di formazione, secondo una programmazione che verrà messa a disposizione nel Portale SISTRI.

 


Modifiche al DM 17 dicembre 2009

Art. 1 comma 5: Gli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 dovranno dotarsi di apparecchiature di videosorveglianza. Si ricorda che l'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri.

Art 3 comma 11: Viene precisato che i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Art. 5 comma 9: Viene aggiunto che in caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia di rifiuti dell’Elenco verde del Reg. 1013/2006, il produttore inserisce nel sistema, in formato PDF, le informazioni dell’Allegato VII del suddetto Regolamento.

Art. 5 comma 13: Viene precisato che in caso di rifiuti non accettati dall’impianto di destinazione ed inviati direttamente ad un altro impianto di destinazione, il produttore deve annotare sul registro i dati del carico non accettato e aprire una nuova scheda area movimentazione.

Art. 5 commi 6 e 7: i termini per l’apertura della scheda area movimentazione per il produttore di rifiuti (almeno 4 ore prima in caso di rifiuti pericolosi) e per il trasportatore (almeno 2 ore prima della movimentazione in caso di rifiuti pericolosi ) non si applicano alle attività di microraccolta di rifiuti.

Art. 6 comma 4: Viene precisato che anche nel caso di mancanza di copertura di rete di trasmissione dei dati si applica la procedura alternativa per cui la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

Allegato II (contributi): Viene inserita una ulteriore tabella dei contributi ridotti rispetto all’attuale, applicabile ad enti ed imprese, imprenditori agricoli di piccole dimensioni (fino a 10 dipendenti) e con una produzione di rifiuto pericolosi annua fino a massimo di 400 kg. In caso di soggetti rientranti in questa casistica, già iscritti e che hanno già versato il contributo prima del 14 luglio 2010, è prevista una procedura di conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. Tale procedura di conguaglio si applica anche nel caso  in cui i soggetti per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto. La procedura per la richiesta di conguaglio andrà presentata secondo un format, reso disponibile sul portale SISTRI, mediante posta elettronica o fax. Vengono inoltre ufficializzati i nuovi riferimenti bancari ai fini del pagamento dei contributi.
Al riguardo sul sito del Sistri www.sistri.it è stato pubblicato nella Sezione documenti un Modulo per la richiesta di conguaglio previsto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 9 luglio 2010. Il Modulo di conguaglio, debitamente compilato, potrà essere spedito con le seguenti modalità: e-mail inviando il modulo come allegato al seguente indirizzo Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo ; fax al numero verde 800 05 08 63

 

Scarica modulo richiesta conguaglio

 


Infine, vengono inserite precisazioni in merito al calcolo del numero di dipendenti di ciascuna U.L. da fornire al momento dell’iscrizione (punto 2.3 dei moduli di iscrizione); viene prevista la possibilità di effettuare una dichiarazione a SISTRI per attestare una variazione del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente che va ad incidere sull’importo del contributo annuale dovuto; ai fini dell’applicazione del SISTRI vengono inserite le definizioni di: dipendenti, circuito organizzato di raccolta, associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.

 

  • I gruppo (adesione obbligatoria)
    i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti con più di cinquanta dipendenti; i commercianti e gli intermediari; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; il terminalista concessionario dell'area portuale, l'impresa portuale; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici; i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
  • II gruppo: (adesione obbligatoria)
    le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti; i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
  • III gruppo (soggetti ad adesione volontaria che intendono iscriversi a partire dal 12 agosto p.v.)
    Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006.

 

Scarica il testo completo del Decreto.

 
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