Si segnala la sentenza della Cassazione Penale del 07.07.2016 n. 37168

In tema di tutela dell’ambiente, i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non sono riconducibili all’interno della categoria delle rocce e terre da scavo, neanche dopo l’entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 41 e 41 bis, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98 , atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione” (v. Sez. 3^, n. 46227 del 23/10/2013, Bruno, Rv. 258289).

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