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DECRETO-LEGGE 6 dicembre2011 , n. 201 – Decreto “Salva Italia
Sintesi delle principali disposizioni in materia ambientale
Si segnala che nella G.U. del 6 dicembre 2011, n. 284 S.O. n 251 è stato pubblicato il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici”.
Il provvedimento entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre 2011, sarà presentato alle Camere per la relativa conversione in Legge. Attualmente il provvedimento si trova in discussione alla Camera dei Deputati (A.C. 4829).
Si riportano di seguito le principali misure di interesse per il settore ambientale inserite nel Decreto-Legge in oggetto riferite in particolare:
• al Titolo III – Consolidamento dei conti pubblici, Capo II – Disposizioni in materia di maggiori entrate all’art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
L’articolo 14 si compone di 47 commi atti ad esplicitare l’istituzione e le regole generali del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES) a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Il tributo sostituirà tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di natura patrimoniale che tributaria e sarà corrisposto in base a una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie. La tariffa sarà determinata con apposito regolamento. L’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti si occuperà di applicare e riscuotere la tariffa. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.
I soggetti coinvolti sono:
• come soggetto attivo, i Comuni nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;
• come soggetto passivo è chiunque (cittadini/imprese) possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono inclusi gli utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 nel corso dello stesso anno solare. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La tariffa è commisurata alla q.tà e qualità medie ordinarie di rifiuti urbani prodotti per unità di superficie in relazione ad usi e tipologie di attività svolte, sulla base di criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa da adottarsi con apposito regolamento entro il 31 ottobre 2012. Tale regolamento si applicherà a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore, nelle more del regolamento, a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento, si applicherà il DPR 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è composta da due parti:
• Quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite ad investimenti per le opere e relativi ammortamenti)
• Quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
E’ prevista una maggiorazione pari a 0.30 euro per metro quadro in base alla superficie per metro quadro a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Saranno possibili riduzioni tariffarie, applicabili anche alla maggiorazione, da regolamentare ad opera dei Comuni, nella misura massima del 30% in base a specifici casi d’uso, in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate dai Comuni.
Inoltre, alla tariffa sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla q.tà di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Per la determinazione della superficie assoggettabile viene precisato che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Per la suddetta determinazione non si tiene conto di quella parte dove si formano di regola i rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento conforme alla normativa.
Infine, si evidenzia che dal comma 38 al comma 44 dell’art. 4 del D.L. in oggetto sono individuate le sanzioni applicate tra cui la mancata collaborazione del contribuente,l’omesso o insufficiente versamento del tributo, l’omessa presentazione della dichiarazione,l’infedele dichiarazione.
• al Titolo IV – Disposizioni per la promozione e tutela della concorrenza, Capo III – Misure per lo sviluppo industriale all’art. 40 (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese)
Sono previste specifiche e puntuali semplificazioni relative a:
• bonifica dei siti inquinati con l’introduzione della possibilità di articolare il progetto esecutivo per fasi progettuali distinte nel caso di interventi "particolarmente complessi in modo da rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o momenti successivi.
• composti organici volatili in cui non sarà più considerata “immissione sul mercato” ai fini della disciplina sui Cov (Dlgs 161/2006) la messa a disposizione del prodotto “per gli utenti”.
• la gestione dei rifiuti infettivi (Codice CER 180103) prodotti da estetisti, acconciatori e tatuatori, con la previsione che il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo dei predetti soggetti potrà essere sostituito dalla conservazione cronologica dei formulari di trasporto.