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Prevenzione incendi – proroga per le porte lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo Vigili Fuoco
Con il D.M. 6 dicembre 2011 sono stati prorogati al 16 febbraio 2013 i termini di adeguamento dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (maniglie, piastre, barre antipanico), nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Si ricorda che i dispositivi costituiti da maniglie, piastre e barre antipanico per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (cioè soggette al Certificato di Prevenzione Incendi), devono essere muniti di marcatura CE. I dispositivi non marcati già installati sono sostituiti a cura del titolare dell’attività o in caso di rottura del dispositivo o in sostituzione della porta o per modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo e comunque entro il nuovo termine così prorogato 16 febbraio 2013 ex D.M. 6 dicembre 2011.