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Ambiente e Sicurezza

Ministero Salute – Aggiornato l’elenco nazionale medici competenti

fonte: Ministero della Salute
Il Ministero della Salute tiene ed aggiorna l'elenco dei medici competenti (suddiviso per regione) in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 38 del Testo Unico sicurezza D. Lgs n.81/2008.

Tale articolo alla Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA stabilisci i “Titoli e requisiti del medico competente” come segue: “1. Per  svolgere  le  funzioni  di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in  medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori  e  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e  igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire  con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". 4. I medici in possesso dei titoli  e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”  

Tale elenco nazionale dei medici competenti è stato aggiornato di recente, l’ultimo aggiornamento è al 28 febbraio u.s.
Inoltre, in base alle modifiche del suddetto articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, introdotte dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, anche per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro, per almeno quattro anni per svolgere nell'ambito istituzionale le funzioni di medico competente.
Per consultare l'elenco e scaricare i modelli di autocertificazione occorre accedere al sito ministeriale e aprire la pagina
http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/paginaInternaMenuSicurezzaLavoro.jsp?id=1371&menu=strumentieservizi 
 
 

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