La legge n. 19/2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017) ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 244/2016, cosiddetto Milleproroghe. L’art. 3 comma 2- ter proroga al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni sull’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole; i corsi di aggiornamento devono essere effettuati entro dodici mesi da tale data, quindi entro il 31 dicembre 2018.

SI tratta dei lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata di almeno due anni nell’utilizzo del trattore a ruote o a cingoli (o delle altre attrezzature indicate nell’Accordo 22.02.2012 ad esempio carrelli elevatori, trattori telescopici, ecc.).

Segue il testo dell’art. 3, comma 2-ter, così come modificato dal Disegno di legge del 16 febbraio 2017: 2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.