IL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER DELEGHE E APPALTI PUBBLICI

L’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità applicative e le regole tecniche da utilizzare in ambito nazionale per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Soppressa la procedura di invio delle deleghe a mezzo pec
Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, poi modificato dal provvedimento del 21 dicembre 2018, sono state definite le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. In particolare, è stato realizzato un servizio che ha consentito agli intermediari di inviare, sia con modalità massiva che puntuale, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite dai clienti, ai fini dell’attivazione automatica delle deleghe stesse.
Al fine di consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe sopra richiamate, l’Agenzia delle entrate ha previsto – in via transitoria – la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63, D.P.R. 600/1973, di trasmettere, tramite pec (posta elettronica certificata), un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.
Con il recente provvedimento direttoriale n. 96618 del 17 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, dispone, a decorrere dallo scorso 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante pec (posta elettronica certificata), prevista dal punto 4.8 del citato provvedimento n. 291241/2018.

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Con il recente provvedimento direttoriale n. 99370/2019 l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità applicative e le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification, in breve “CIUS”) da utilizzare in ambito nazionale per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
In particolare, il D.Lgs. 148/2018, nel recepire le disposizioni della Direttiva comunitaria 2014/55/Ue,
ha stabilito che:

  • a decorrere dal 18 aprile 2019 le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e alle regole tecniche fissate con il provvedimento n. 99370/2019;
  • le fatture elettroniche devono rispettare la procedura “CIUS” per il contesto nazionale italiano il cui uso è previsto dallo standard europeo EN 16931-1:2017;
    le regole tecniche riguardanti la gestione delle fatture nei formati europei integrano la disciplina tecnica prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2008, con le modalità applicative individuate dal citato provvedimento;
  • per le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo di adottare le regole e le modalità applicative per le e-fatture decorre invece dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto previsto per le amministrazioni e gli enti pubblici sopra descritti.

È importante osservare che le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella procedura “CIUS” saranno scartate e, di conseguenza, verranno considerate come non emesse.

Più tempo per aderire al servizio di consultazione e memorizzazione delle FE
Con il recentissimo provvedimento direttoriale n. 107524 del 29 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019.