Pubblichiamo il testo delle risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti formulati attraverso Confimi Industria e relativi alle novità in oggetto.

– Quesiti inviati da Confimi (link)
– Risposte Agenzia Entrate (link)

Come potrete notare, in modo “freudiano”, i quesiti hanno spinto l’Agenzia a confermarci che le modifiche che entreranno in vigore dal 1° marzo 2017 non servono a nulla. Come immaginavamo si tratta, quindi, di un “processo alle intenzioni” che nuoce all’operatività delle imprese (tanto agli esportatori abituali quanto ai loro fornitori).

Per il momento, tuttavia, la cosa importante è che nelle risposte ricevute (al quesito 2 in particolare) viene precisato che le prenotazioni con casella 2 (operazioni fino a concorrenza di un certo importo) possono anche superare il plafond complessivamente disponibile senza provocare scarto dell’invio, verifiche mirate o sanzioni. Come sostenuto da Confimi è confermato, cioè, che le sanzioni rimangono legate solo ad eventuali splafonamenti derivanti dalle forniture effettive. Tale risposta (fornita il 7 febbraio) è tanto più importante se si considera che ribalta il contenuto della risposta (datata 26 gennaio) alla recente interrogazione parlamentare n. 5-10391 laddove, invece, era stata negata la possibilità di “abbondare” nelle prenotazioni del plafond (“… è ammessa l’indicazione nel suddetto campo 2 di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione”, ndr).

La risposta ricevuta da Confimi permette quindi agli operatori di utilizzare con maggiore disinvoltura la citata casella 2 consentendo di adottare delle (irrazionali ma provvidenziali) soluzioni “fai da te” (cioè prenotazioni “abbondanti”) che, di fatto, riducono le criticità provocate dalle novità in questione. Resta fermo il disagio e la confusione di tutti questi cambiamenti.

Problematiche transitorie D.I.
L’Agenzia ha glissato (almeno per il momento) sulla nostra richiesta di valutare una proroga/annullamento delle novità e (fermo restando quanto sopra) ciò determina la necessità di ragionare su questioni transitorie per chi, in queste prime settimane, ha emesso dichiarazioni d’intento compilando le sopprimende casella 3 e 4 indicando valenza oltre il 28/2/2017 (spesso fino al 31/12/2017). Come è noto, infatti, la RM 120/E dello scorso 22 dicembre ha precisato che tali dichiarazioni si intendono valide solo fino al 28/2 con necessità di emettere nuove dichiarazioni per le operazioni effettuate dal 1 marzo. Va da sé, quindi, che se gli interessati trasmetteranno le nuove dichiarazioni esattamente il 1° marzo (soluzione consigliata considerati gli sviluppi che potrebbero ancora intervenire) non ci saranno problemi temporali né di discontinuità di copertura né di teorica sovrapposizione di due dichiarazioni con imbarazzi interpretativi (sia per il fornitore che per l’esportatore abituale) su quale considerare. Per chi, a causa della rilevante mole di nuove dichiarazioni da emettere, ritiene tuttavia di dover procedere già prima del 1° marzo con l’emissione delle nuove dichiarazioni (vecchia procedura ma utilizzo solo della casella 2 o 1), può essere una soluzione (per evitare i citati imbarazzi) quella di accompagnare l’inoltro al fornitore con l’espressa revoca (in forma libera ma scritta) della precedente dichiarazione con efficacia dal ricevimento della nuova dichiarazione. Il seguente esempio può meglio chiarire quanto espresso.

Dichiarazione d’intento originarie Soluzione preferibile Alternativa
Copertura dal 01/01/2017 (casella 3) al 31/12/2017 (casella 4) Emetto le nuove dichiarazioni il 1° marzo (utilizzando la casella 2) Emetto le nuove dichiarazione (ad esempio) il 20/2 revocando le precedenti con effetto stessa data
Questa dichiarazione si intende valida fino al 28/2/2017 (RM 120/E/2016) Fino al 28/2 opera la dichiarazione originaria; dal 1/3 quella nuova Fino al 19/2 opera la dichiarazione originaria; dal 20/2 quella nuova

Sondaggio Confimi (semplificazione o complicazione, qual è la tua opinione ?)

Riteniamo utile evidenziare che il tono “distensivo” delle risposte ricevute è frutto anche dei risultati del sondaggio somministrato lo scorso 6 dicembre che ci ha permesso di sostenere le criticità provocate da questa novità assurda. A tale sondaggio hanno ad oggi risposto più di 300 aziende che ovviamente ringraziamo per la preziosa collaborazione. Segnaliamo (per chi non ha ancora risposto) che per qualche giorno c’è ancora la possibilità di compilare il questionario (anonimo) per rendere statisticamente ancora più rilevante il sentiment delle aziende. Oltre a continuare a sostenere l’opportunità di annullare sine die le novità in oggetto, attraverso Confimi siamo infatti impegnati nel tentativo di contrastare l’attivazione delle nuove scadenze trimestrali (spesometro e comunicazioni Iva) propinate dal decreto collegato all’ultima legge di bilancio.

LINK SONDAGGIO – sito diretto Confimi: https://goo.gl/forms/q8TniqXw3bvGE5fu2

Per eventuali dubbi o informazioni è possibile contattare l’Area fiscale dell’Associazione (0458102001– l.bossi@apiverona.net ).