Con Delibera n. 4 del 22 marzo 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha individuato le corrette modalità di conservazione dei provvedimenti d’iscrizione rilasciati in formato elettronico.

In particolare detti provvedimenti devono essere conservati per le iscrizioni:
dalla cat.1 alla 6, sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti;
nella cat.1 per i centri di raccolta operanti ai sensi del D.M. 8/4/2008, presso il centro di raccolta;
nella cat.8, intermediazione di rifiuti senza detenzione, presso la sede legale;
nella cat.9, bonifica siti, e 10, bonifica di beni contenenti amianto, presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione.

Unitamente ai provvedimenti va conservata la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo,

Tali prescrizioni sono applicabili anche per i provvedimenti già emessi.

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