Si ricorda che il 18 febbraio u.s. è entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Unione EuropeaUE 2023/1542, che va a modificare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020, oltre ad abrogare la direttiva 2006/66/CE, relativo alle batterie e ai rifiuti delle batterie. Si tratta di un regolamento che ha completato il suo iter di approvazione lo scorso anno ed è stato pensato per andare a disciplinare l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclo, garantendo che siano sicure, sostenibili e competitive. I

Con il nuovo regolamento, l’Unione Europea ha aggiornato la legislazione sulla gestione dei rifiuti delle batterie con l’adozione di nuove misure pensate per la tutela dell’ambiente e della salute delle persone. La normativa prevede prescrizioni per la fine del ciclo di vita, tra cui obiettivi e obblighi di raccolta, obiettivi per il recupero dei materiali e obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. In particolare si distinguono:
• Batterie portatili: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli.
• Batterie portatili di uso generale: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts
• Batterie per mezzi di trasporto leggeri LMT (Light Means of Transport): una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici
• Batterie per avviamento, illuminazione e accensione o Batterie per autoveicoli: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine
• Batterie industriali: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli
• Batterie per veicoli elettrici: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858

Non si applica esclusivamente alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
• apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari
• apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio
• apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio

Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, dovrà essere compilata una dichiarazione dell’impronta di carbonio corredata dalla relativa documentazione tecnica per ciascun modello di batteria e per stabilimento di fabbricazione, nella quale verranno riportate le informazioni amministrative sul fabbricante, sul modello di batteria, sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria; inoltre l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista, l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria, un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio.
La dichiarazione dell’impronta di carbonio sarà applicata gradualmente, a partire dal 18 febbraio 2025. L’etichetta che indica l’impronta di carbonio dovrà essere ben leggibile ed indelebile.

A partire dal 18 agosto 2028, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel dovranno essere accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione. Successivamente, dal 18 agosto 2033, questa documentazione dovrà essere fornita anche per le batterie per mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.

A decorrere dal 18 agosto 2031, invece, il regolamento prevede livelli minimi obbligatori di contenuto riciclato per le batterie industriali, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici, inizialmente fissati al 16% per il cobalto, all’85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel. Le batterie dovranno essere accompagnate da una documentazione relativa al contenuto riciclato.

Entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi dovranno essere rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale.

Infine, a decorrere dal 18 agosto 2026 le batterie saranno provviste di un’etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie: informazioni che identificano il fabbricante conformemente, la categoria della batteria e le informazioni che la identificano, il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria), la data di fabbricazione (mese e anno), il peso, la capacità, la composizione chimica, le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo, l’agente estinguente utilizzabile, le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. Il tutto dovrà essere accessibile attraverso un QR Code in alto contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore QR comunemente disponibile.