In materia di appalto di un’opera o un servizio l’art. 4 del D.L. 124/2019, (c.d. Decreto Fiscale), convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede nuovi adempimenti fiscali in capo al committente e all’’impresa appaltatrice, o affidataria e le imprese subappaltatrici, relativamente alle ritenute IRPEF con l’obbiettivo di limitare comportamenti elusivi correlati al mancato pagamento delle ritenute fiscali, all’abuso delle compensazioni nonché all’evasione in materia IVA.
Specificatamente il legislatore ha previsto nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente; l’introduzione di limiti alla compensazione mediante F24 e l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA (quest’ultima non ancora attiva).

Quanto decorrono i nuovi adempimenti
La previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate riferite al 2020 (e quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

I soggetti tenuti alle nuove disposizioni
I soggetti che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

Adempimenti
La disposizione di cui all’articolo 4 pone una serie di adempimenti in capo all’appaltatore e ai committenti che di seguito si riepilogano.

Impresa appaltatrice
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltarici dovranno:
effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.
Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, al fine di consentire al committente il “riscontro” dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente tramite Pec e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
    – delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,
    – dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
    – delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • b) le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
  • c) i dati identificativi del bonifico effettuato.

Nelle ipotesi di inottemperanza degli obblighi di cui sopra le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici destinatarie della nuova disciplina, che abbiano maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dal committente, sono escluse dalla facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione, totale o parziale, quale forma di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Il committente
Il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice la trasmissione delle deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio affidati.
Nel caso in cui non venga ottemperato l’obbligo dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, lo stesso committente deve:
sospendere, finche’ perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
effettuare comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Per il Committente, in caso di mancata richiesta della documentazione o in caso di mancata sospensione del pagamento, qualora ne ricorrano le condizioni, è prevista una sanzione pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione

Ipotesi di esclusione
Sono escluse dagli obblighi sopra richiamati le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che, entro ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento, comunichino al committente mediante la relativa certificazione: (clicca qui)
a) di essere in attivita’ da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Scarica la circolare in pdf.