Con Regolamento del 2 giugno 2016 n. 879 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 giugno 2016 n. 146), la Commissione Europea ha stabilito i contenuti della dichiarazione di conformità per l’immissione sul mercato delle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con gli idrofluorocarburi aventi 5 tonnellate o più di CO2 equivalente (secondo la disciplina comunitaria sui gas fluorurati a effetto serra ex Reg. UE n. 517/2014)
Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 i produttori di dette apparecchiature devono assicurare che gli idrofluorocarburi HFC contenuti nei prodotti siano ricompresi all’interno del sistema di quote mediante la predisposizione di apposita documentazione e tramite la predisposizioni di una specifica dichiarazione di conformità, redatta secondo il facsimile contenuto nel suddetto regolamento. Detta documentazione e la dichiarazione di conformità vanno conservate per almeno cinque anni dal momento dell’immissione in commercio di tali apparecchiature.
Ogni anno i produttori e gli importatori degli idrofluorocarburi HFC possono immettere in commercio nell’Unione una quantità (quota) di detti gas non superiore alle percentuali riportate in tabella:
Anni |
Percentuale relativa alla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio e relative quote |
Percentuale di riduzione |
|
Rispetto al |
Rispetto al periodo precedente |
||
2015 |
100 % |
– |
– |
2016-2017 |
93 % |
7 % |
7 % |
2018-2020 |
63 % |
37 % |
30 % |
2021-2023 |
45 % |
55 % |
18 % |
2024-2026 |
31 % |
69 % |
14 % |
2027-2029 |
24 % |
76 % |
7 % |
2030 |
21% |
79 % |
3 % |
Nota: il valore della quantità di idrofluorocarburi di partenza per l’anno 2015, a cui applicare la percentuale di riduzione, è stato determinato effettuando la media annua della quantità totale dei gas immessi in commercio nell’Unione nel periodo dal 2009 al 2012 e che corrisponde a 183 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
Scarica regolamento 879/2016