Con Regolamento del 2 giugno 2016 n. 879 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 giugno 2016 n. 146), la Commissione Europea ha stabilito i contenuti della dichiarazione di conformità per l’immissione sul mercato delle apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con gli idrofluorocarburi aventi 5 tonnellate o più di CO2 equivalente (secondo la disciplina comunitaria sui gas fluorurati a effetto serra ex Reg. UE n. 517/2014)

Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 i produttori di dette apparecchiature devono assicurare che gli idrofluorocarburi HFC contenuti nei prodotti siano ricompresi all’interno del sistema di quote mediante la predisposizione di apposita documentazione e tramite la predisposizioni di una specifica dichiarazione di conformità, redatta secondo il facsimile contenuto nel suddetto regolamento. Detta documentazione e la dichiarazione di conformità vanno conservate per almeno cinque anni dal momento dell’immissione in commercio di tali apparecchiature.

Ogni anno i produttori e gli importatori degli idrofluorocarburi HFC possono immettere in commercio nell’Unione una quantità (quota) di detti gas non superiore alle percentuali riportate in tabella:

Anni

Percentuale relativa alla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio e relative quote

Percentuale di riduzione

Rispetto al
2015

Rispetto al periodo precedente

2015

100 %

2016-2017

93 %

7 %

7 %

2018-2020

63 %

37 %

30 %

2021-2023

45 %

55 %

18 %

2024-2026

31 %

69 %

14 %

2027-2029

24 %

76 %

7 %

2030

21%

79 %

3 %

 

Nota: il valore della quantità di idrofluorocarburi di partenza per l’anno 2015, a cui applicare la percentuale di riduzione, è stato determinato effettuando la media annua della quantità totale dei gas immessi in commercio nell’Unione nel periodo dal 2009 al 2012 e che corrisponde a 183 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
Scarica regolamento 879/2016