Fonte sito Ministero Ambiente

Si ritiene opportuno evidenziare i contenuti di recente aggiornati e messi a disposizione sul sito del Ministero dell’Ambiente www.minambiente.it (sezione Clima) relativi alla disciplina prevista per le apparecchiature e gli impianti contenenti FGAS

Il Regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 517 che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 842/2006, ha stabilito nuove disposizioni in merito ai gas fluorurati a effetto serra. Sono soggette alle citate disposizioni qualora contenenti gas fluorurati a effetto serra: le apparecchiature di refrigerazione; le apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; le pompe di calore fisse; le apparecchiature fisse di protezione antincendio; i commutatori elettrici, intesi i dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica; i cicli Rankine a fluido organico, inteso il ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica.

Dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature e gli impianti contenenti meno di 3 kg e che a fronte delle modifiche normative in materia, hanno il gas fluorurato a effetto serra (fgas) che è pari o superiore a 5 tonnellate di Co2 equivalente, devono essere assoggettati ai controlli delle perdite ai sensi dalla legislazione vigente.
REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.

Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Il Regolamento (CE) n. 1493/2007 è stato abrogato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB) della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Rispetto all’attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas). In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:

  • controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
  • obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
  • obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
  • controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).

Inoltre, il Regolamento introduce:
ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC – phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).

Chiarimenti in merito all’attuazione all’articolo 11, paragrafo 4
Si rappresenta che l’articolo 11, paragrafo 4, prevede:
“Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.”

In attesa dell’adeguamento del sistema di certificazione, l’articolo 11, paragrafo 4, si applicherà ai soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente.

Inoltre si specifica che, in virtù della definizione di “impresa” (articolo 2, punto 30) del Regolamento (UE) n. 517/2014:
“«impresa», la persona fisica o giuridica che:
a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II;
”l’articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10. Inoltre, si specifica che tale articolo non si applica alle imprese che svolgono esclusivamente le attività di raccolta, trasporto e consegna di F-gas e che non sono soggette a certificazione.

In assenza di ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dell’articolo 11(4) per le imprese che vendono F-gas, queste sono tenute al rispetto della disposizione nei modi ritenuti più efficaci.

Infine, si sottolinea che le imprese che continuano a svolgere le attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 senza possedere il pertinente certificato violano un obbligo di legge e sono soggette alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 26/2013.
ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE E REGISTRO DEGLI IDROFLUOROCARBURI (HFC)

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede un phase-down degli HFC, secondo cui l’immissione in commercio di tali sostanze, da parte delle singole imprese, è soggetta a limiti quantitativi. Dal 1 gennaio 2015 è necessario che tutti i produttori ed importatori che immettono in commercio, nell’anno civile considerato, almeno 100 tonnellate di CO2 equivalenti di HFC ottengano una quota.

Come previsto all’articolo 16 e agli Allegati V e VI, del Regolamento, la Commissione Europea assegna le quote, in termini di tonnellate di CO2 equivalenti, agli importatori e ai produttori di gas in “bulk” (sfusi). Non vengono invece assegnate quote ai produttori ed importatori di prodotti ed apparecchiature che contengono HFC.

In accordo con l’articolo 17, del Regolamento, è stato istituito il Registro HFC cioè un registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio degli HFC.La registrazione al Registro HFC è obbligatoria per le imprese che vogliono ricevere una quota.

Nella procedura di assegnazione delle quote, è necessaria una distinzione tra due tipologie di imprese:

i. “Incumbents” (“in carica”), include tutti i produttori e importatori che intendono immettere nel mercato dell’Unione almeno 100 tonn. di CO2 equivalenti di HFC nel 2015 e negli anni successivi, e che hanno comunicato, in applicazione dell’Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell’Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. La Commissione determina per ogni incumbent un valore di riferimento che si ottiene dalla quantità media annuale di HFC immessa in commercio nell’Unione nel periodo 2009-2012. Nel calcolo del valore di riferimento la Commissione tiene conto anche dei dati relativi agli usi per i quali è prevista un esenzione dal meccanismo di phase-down di cui all’articolo 15, paragrafo (2), lettere da a) a e), del Regolamento. Ogni impresa riceve una quota corrispondente all’89% del valore di riferimento moltiplicato per la percentuale indicata nell’Allegato V per l’anno in questione.

ii. “New entrants” (“Nuovi entranti”), include le imprese che intendono immettere nel mercato dell’Unione almeno 100 tonn. di CO2 equiv. di HFC nel 2015, e che non hanno comunicato in applicazione dell’Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell’Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. Al fine di ottenere una quota, i New entrants devono compilare anche la “Dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio HFC” specificando la tipologia di HFC e la quantità che ci si aspetta di immettere in commercio espressa in tonnellate metriche. Ogni impresa riceve una quota calcolata in base all’Allegato VI.
Con la Comunicazione Ufficiale C 153/19 del 21.05.2014 (pdf, 286 KB) in G.U. dell’Unione Europea, sono stati invitati gli “Incumbents” e i “New entrants” a registrarsi e dichiarare una quota per l’anno di riferimento 2015, entro il 1 luglio 2014.

L’invio della registrazione e della dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio HFC di per sé non conferisce alcun diritto ad immettere in commercio HFC a partire dal 2015.
COMUNICAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO E DELLE QUOTE

Con la Decisione della Commissione (2014/774/UE) del 31/10/2014 (pdf, 286 KB) sono stati assegnati i valori di riferimento per gli Incumbents per il periodo 2015-2017. Nella Decisione è riportato l’elenco dei nomi delle 79 imprese interessate a cui sono stati comunicati i propri valori di riferimento.

Nuovi entranti possono verificare le quote a loro assegnate per l’anno in corso direttamente nel Registro HFC.

Il prossimo periodo utile per l’invio della richiesta di quote per il 2018 è dal 1 aprile al 31 maggio 2017 alle ore 13.00, come riportato nella Comunicazione della Commissione (2017/C 16/08).
I moduli di registrazione per la richiesta di quote e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 19

L’articolo 19, del Regolamento, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l’anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.

Chi deve effettuare il report?
Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.

Cosa deve essere comunicato?
I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell’impresa nel mercato. Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB).
Come deve essere inviato il report?
Ogni anno le imprese dovranno inviare il proprio report entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando il sistema online della Commissione Europea, eseguendo l’accesso dal seguente link
Ulteriori informazioni sono disponibili su sito della Commissione al seguente link alla sezione “Reporting obligations”.

Le domande frequenti (FAQ) relative alle comunicazioni delle imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono disponibili, anche in lingua italiana, al seguente link della Commissione Europea http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/documentation_en.htm
QUESTIONARIO SUI SISTEMI DI REFRIGERAZIONE CENTRALIZZATI MULTIPACK PER USO COMMERCIALE

Il Regolamento (UE) n. 517/2014, all’articolo 21, paragrafo 3, prevede che, entro il 1° luglio 2017, la Commissione pubblichi una relazione di valutazione del divieto al punto 13 dell’allegato III, relativo ai sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale e che esamina in particolare la disponibilità di alternative economiche, tecnicamente praticabili, efficienti sotto il profilo energetico e affidabili.

La Commissione ha incaricato la Öko-Recherche GmbH di raccogliere tutte le informazioni utili per valutare la disponibilità di alternative al 2022 per i sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500.

Al fine di coinvolgere numerosi stakeholders Europei nel processo di valutazione, la Öko-Recherche GmbH ha predisposto un questionario disponibile al seguente link: http://oekorecherche.de/en/node/168.

Il questionario può essere compilato direttamente on-line o inviato entro e non oltre 31 maggio 2016 a
Öko-Recherche GmbH
Münchener Str. 23, D-60329 Frankfurt am Main, Germany
Phone +49 69 252305; Fax +49 69 252306
Email: questionnaire@oekorecherche.de

Tutte le risposta saranno trattate in modo confidenziale e solo per lo scopo richiesto.