L’INPS, con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016, fornisce chiarimenti su termini e decadenza per le procedura di cassa integrazione e ricorso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà, rinviando ad una ulteriore circolare per quel che riguarda gli aggiornamenti e le implementazioni della procedura UNIEMENS in materia di cassa integrazione, anche in deroga, e dei fondi di solidarietà.
Conguaglio e termine di decadenza
In ogni caso, il conguaglio dei trattamenti anticipati dalle aziende sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della circolare di prossima emanazione.
Analogamente, in mancanza dei codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati, anche il termine di decadenza dal diritto ad operare il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori interviene decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle relative disposizioni da parte dell’Istituto.
Decorrenza delle aliquote del nuovo contributo addizionale
Le nuove aliquote di contribuzione si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015.
Tuttavia vi sono alcuni casi specifici di integrazione salariale in cui continua ad applicarsi la normativa previgente:

  • che costituiscono proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;
  • previste, per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività, da istanze presentate dopo il 24 settembre 2015;
  • qualora la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto D. Lgs. n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre 2015 ed il 31 ottobre 2015.

Ai fini del computo del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale devono essere presi in considerazione i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.
Nel caso in cui il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote del contributo, si verifichi nel corso del mese, la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.