Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con la circolare n. 35 del 15 novembre 2016, opera un correttivo alla circolare n. 30 del 14 ottobre 2015, avente come principale oggetto l’intervento integrativo di integrazione salariale straordinaria, CIGS, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
L’aspetto più rilevante riguarda la durata del trattamento integrativo in quanto la circolare precedente aveva disciplinato la possibilità di concedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria della durata di dodici mesi, anche dopo il 31.12.2016, a patto che l’accordo fosse stato sottoscritto entro l’anno 2016, con richieste e conseguente inizio delle sospensioni o riduzioni di orario sempre nel 2016.
L’intervento correttivo del Ministero ritiene che in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, sia possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.