Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato (in attesa della pubblicazione in G.U.) il decreto n.94956 del 10 marzo 2016, che ha definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori in caso di Cigs.

L’art. 24, co.6, D.Lgs. n.148/15, infatti, prevede che qualora in sede di verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’art.5, D.Lgs. n.148/15, è incrementato a titolo di sanzione nella misura dell’1%.

Come noto l’art. 5 D.Lgs. n.148/15 prevede a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale, in misura pari al:

  • – 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • – 12% oltre il limite predetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • – 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

L’ incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. La DTL competente trasmette gli esiti dell’accertamento alla sede territoriale Inps competente, che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.