Fonte eur-lex.europa.eu

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea Serie L 78 del 23.03.2017 il regolamento UE 542 del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In particolare con questo regolamento vengono armonizzate non solo le informazioni che si devono trasmettere ma anche i formati da utilizzare.

Per alcune tipologie di miscele sono previste esenzioni agli obblighi di comunicazione del regolamento 2017/542, in particolare non c’è obbligo di comunicare informazioni su:
miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo e quelle utilizzate per attivi di ricerca e sviluppo orientate a processi e prodotti (PPORD);
gas sotto pressione;
esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).

Per le miscele immesse sul mercato per usi esclusivamente industriali è prevista una trasmissione limitata di informazioni a condizione che però che sia possibile accedere rapidamente ad ulteriori dettagli su tali prodotti, in particolare il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica a cui le autorità designate, in caso di emergenza, possano far riferimento al fine di ottenere repentinamente le informazioni supplementari.

Ad ogni impresa verrà assegnato in fase di notifica un IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI). L’UFI è un codice alfanumerico unico che collega in maniera inequivocabile le informazioni riguardanti la composizione di una miscela o di un gruppo di miscele ad una specifica miscela o ad uno specifico gruppo di miscele.

Una volta generato, l’UFI dovrà essere stampato o apposto sull’etichetta della miscela pericolosa notificata e dovrà essere preceduto dall’acronimo “UFI” in lettere maiuscole ed in maniera visibile, leggibile e indelebile. Per le miscele pericolose ad uso industriale o per quelle non imballate, l’UFI potrà essere indicato nella Scheda dati di Sicurezza.

I termini per il nuovo processo di notifica, con riferimento all’immissione di nuove miscele dopo tali date, sono:
1° gennaio 2020 per miscele immesse sul mercato per l’uso da parte dei consumatori
1° gennaio 2021 per le miscele immesse sul mercato per uso professionale
1° gennaio 2024 per le miscele immesse sul mercato per uso professionale industriale

Per tutti coloro che hanno effettuato una notifica ai sensi dell’art. 45.1 prima di tali date avranno tempo per conformarsi fino al 1° gennaio 2025 a meno che non subentrino modifiche (All. VIII – Parte B punto 4.1) della miscela tali da dover richiedere l’adempimento immediato.
Scarica il regolamento