Con propria circolare (121/2019) l’Inps ha fornito le attese istruzioni operative per il versamento del contributo addizionale pari allo 0,50%, dovuto nei casi di rinnovo (non proroga) del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato introdotto dal c.d. Decreto dignità del 2018.

Il contributo è dovuto, così come specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 2018, al primo rinnovo del contratto a tempo determinato.

Conseguentemente la misura ordinaria dell’1,4% viene incrementata dello 0,5%. Al secondo rinnovo si determinare un ulteriori incremento e così per ogni rinnovo, fermi restando il limite di tempo per i contratti a termine, pari a 24 mesi.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)
  • e così via

L’Inps precisa che la maggiorazione di cui sopra va versata a partire dal periodo di paga di settembre 2019 (16 ottobre 2019).

L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinati, anche in somministrazione, intervenuti a far data dal 14 luglio 2018.

Pertanto non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2019 (convertito il legge con modificazioni L.96 2018).

Come noto la fattispecie del rinnovo si configura nell’ipotesi in cui avviene la stipula di un nuovo contratto a termine con il medesimo lavoratore, ma anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si parla di rinnovo e non di causale e perciò, anche in tale ipotesi, l’incremento del contributo addizionale è dovuto.

Si ricorda che sono esclusi dal versamento del contributo addizionale – e, conseguentemente, dall’aumento dell’aliquota dello 0,50%, i casi seguenti:

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

L’Inps con proprio messaggio del 24/09 u.s. (n. 3447/2019) ha prorogato ad ottobre il termine per il versamento del contributo addizionale, conseguentemente i datori di lavoro possono decide se saldare nel flusso di competenze settembre o in quello di competenza ottobre l’arretrato relativo al periodo luglio 2018-agosto 2019.

Si precisa pertanto che l’importo di contributi da versare all’Inps relativamente al DM10 di settembre o ottobre sarà elevato per le ragioni sono esposte.

Scarica la circolare in pdf.