Novità in tema di aliquote contributive solo per giovani agenti.

Per il 2021 non scattano variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, che pertanto restano invariate rispetto al 2020 e che si riportano di seguito.

Aliquote contributive:

  1. Per Fondo di Previdenza l’aliquota contributiva è pari al 17,00%, equamente suddivisa tra agente e mandante, quindi 8,50% sull’imponibile provvigionale per ciascuna parte.
  2. Per il Fondo di Assistenza per agenti operante in forma di società di capitali (Srl e SpA) l’aliquota è del 4,00% (per importi provvigionali fino ad € 13.000.000,00) suddivisa tra agente e mandante come segue: carico agente 1,00%, a carico mandante 3,00%.

Agevolazioni giovani agenti

La Fondazione ha introdotto delle variazioni al Regolamento delle attività istituzionali, per agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti, introducendo l’art. 5-Bis, secondo il quale è possibile usufruire di importanti agevolazioni contributive.
L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • coloro che sono iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023, oppure coloro che erano già iscritti e ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
  • non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
  • svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.
L’ Agevolazioni contributive – per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente – è determinata come segue:

  • 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11% (anziché 17%)
  • 2° anno solare: 9% (anziché 17%)
  • 3° anno solare: 7% (anziché 17%).

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.
Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l’agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”.

Determinazione base di calcolo dei contributi

Ricordiamo che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate.

Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2020, le scadenze sono le seguenti:

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