Si informa che in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto un nuovo protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), con il quale a distanza di un anno dopo gli accordi di marzo ed aprile 2020, si sono disciplinati meglio alcuni aspetti circa le norme che hanno permesso di garantire la sicurezza e la continuità produttiva nei luoghi di lavoro a partire dalle fabbriche.
Il nuovo protocollo contiene le principali seguenti novità:

– Definizione delle modalità di rientro in Azienda dopo assenza causa positività al Covid-19: sarà obbligatorio il tampone che sancisca le condizioni di negatività. Al punto 2 del Protocollo viene infatti espressamente riportato che “la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.” Come riportato nella recente circolare del Ministero Salute del 12.04.21 prot. 15127, il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Sempre in tema di riammissione dei lavoratori nei luoghi di lavoro a seguito dell’infezione da Sars-Cov-2, il punto 12 del Protocollo, oltre a ricordare la necessità di riprendere progressivamente le visite mediche, disciplina l’obbligo per il rientro di quei soggetti che sono stati positivi al tampone con ricovero in ospedale, di effettuare la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del d.lgs. n. 81 del 2008 (cioè la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) al fine di verificare l’idoneità alla mansione, nonché profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

– Definizione del corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche; in particolare al punto 6 del Protocollo viene ribadito che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore a prescindere dal distanziamento interpersonale. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021” (si ricorda che solo le mascherine chirurgiche o le mascherine FFP2 possono essere considerato Dispositivi di Protezione Individuale DPI delle vie respiratorie).

– Maggior coinvolgimento nell’attuazione del protocollo dei Medici Competenti, in particolare nella sorveglianza sanitaria. Ad esempio, il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021 (Punto 12 del protocollo).

– Incentivazione all’utilizzo dello smart working.

– Eliminazione del riferimento alla sospensione/annullamento delle trasferte; al punto 8 del Protocollo si prevede che “in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

Si invitano, pertanto, le Aziende associate ad adottare misure di prevenzione e sicurezza per evitare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2/COVID-19, secondo quanto stabilito dal nuovo Protocollo tra le parti del 06/04/2021, e di attivarsi per :
1) aggiornare il proprio piano tecnico/organizzativo/strutturale, rivedendo ed adeguando il proprio attuale sistema lavorativo alle norme aggiornate del su richiamato Protocollo Nazionale del 06/04/2021, in collaborazione con i propri referenti e consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP, Medico competente, ecc) che conoscendo la struttura aziendale diano un valido supporto tecnico e risolutivo;
2) costituire, ove non già esistente, un Comitato tecnico che validi e condivida il piano di cui al punto 1. Detto Comitato dovrà essere composto dall’Azienda, dal RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), dal RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in Azienda), dal Medico Competente Aziendale e, ove presenti e costituiti, dal RSU/RSA (Rappresentanza Aziendale Sindacale).

Si ritiene opportuno infine allegare il testo integrale della su richiamata Circolare del Ministero Salute del 12 aprile 2021 prot. 15127 recante “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. Il provvedimento fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Le fattispecie considerate sono le seguenti:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B) Lavoratori positivi sintomatici
C) Lavoratori positivi asintomatici
D) Lavoratori positivi a lungo termine
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

ALLEGATI
Protocollo ambienti di lavoro 06 04 2021
Fac simile per la verbalizzazione della costituzione del Comitato
Circolare Ministero Salute prot. 15127 del 12.04.2021
LINK MINISTERO SALUTE

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