Con la Circolare n. 33 del 2 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in materia di DURC on-line, già disciplinato dal D.M. 30 gennaio 2015, relativamente alle novità introdotte con il D.M. 23 febbraio 2016 (pubblicato in G.U. del 19 ottobre 2016) per quanto attiene:

  • le aziende edili e
  • aziende interessate da procedure concorsuali.

Aziende edili
Il DM 23 febbraio 2016 prevede l’applicazione della procedura di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili, oltre alle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, anche

  • per tutte le imprese che, ancorché non inquadrate previdenzialmente nel settore edile, applichino comunque CCNL del settore edile sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Ne consegue che la verifica da parte delle Casse edili deve essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia”, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

Aziende interessate da procedure concorsuali
Il Decreto 30 gennaio 2015 all’articolo 5 riconosceva alle aziende soggette a procedure concorsuali ( fallimento e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs n. 270/1999) una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.
Le modifiche apportate dal D.M. 23 febbraio 2016 sono volte ad “estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità” anche alle imprese ammesse:

  • alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e
  • alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al DL n. 347/2003.

Inoltre il D.M. 23 febbraio 2016 non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente:

  • alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o
  • alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.