Si ricorda che gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedevano degli esoneri per alcuni RSPP datori di lavoro, per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, qualora già formati in precedenza su contenuti conformi a specifiche normative. Restava confermato comunque per loro l’obbligo di aggiornare la formazione pregressa entro 5 anni dalla data di pubblicazione degli Accordi, quindi entro l’11 gennaio 2017.

Pertanto le figure su richiamate che hanno ricevuto la formazione nel rispetto delle norme vigenti precedenti agli Accordi e abbiano documentazione che ne attesti idoneità, contenuti e modalità di svolgimento, tra il giorno 11.01.2007 e il giorno 11 gennaio 2012, devono completare l’aggiornamento entro detto termine dell l’11 gennaio 2017.

L’aggiornamento deve essere di:
– 6 ore per i lavoratori, i preposti e i dirigenti;
– 6 oppure 10 oppure 14 ore (a seconda che della classe di rischio dell’attività cui appartiene l’azienda, rispettivamente basso, medio o alto rischio) per gli RSPP datori di Lavoro: trattasi degli RSPP datori di lavoro nominati dopo il 31.12.1996 e che abbiano effettuato una formazione conforme al DM 16.01.1997 (entro l’11.01.2012 e documentata successivamente al 01.01.1997).

Resta inteso che se la formazione era stata effettuata dopo l’11 gennaio 2012, il quinquennio per l’aggiornamento obbligatorio va calcolato a partire dalla data del completamento del percorso formativo previsto.