Con decisione dell’Agenzia delle entrate, congiuntamente con l’Agenzia delle dogane e l’Istat la soppressione del modello Intra acquisti viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018.

Come noto a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi.
Con decisione dell’Agenzia delle entrate, congiuntamente con l’Agenzia delle dogane e l’Istat tale soppressione, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018.
L’effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell’obbligo di trasmissione sia degli intra vendite che degli intra acquisti.
Le scadenze cui inviare i modelli non sono variate, resta quindi in vigore l’obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

Mensile
Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro
Trimestrale
Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro

L’invio deve avvenire entro il giorno 25 del mese o trimestre di riferimento, da cui, nel caso di invio trimestrale le scadenze saranno:

I trimestre

25 aprile

II trimestre

25 luglio

III trimestre

25 ottobre

IV trimestre

25 gennaio anno successivo

Diversamente in caso di scadenza mensile:

Gennaio

25 febbraio

Febbraio

25 marzo

Marzo

25 aprile

Aprile

25 maggio

Maggio

25 giugno

Giugno

25 luglio

Luglio

25 agosto

Agosto

25 settembre

Settembre

25 ottobre

Ottobre

25 novembre

Novembre

25 dicembre

Dicembre

25 gennaio anno successivo

Tali scadenze sono rinviate al giorno lavorativo seguente se cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Va ricordato che i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale possono comunque optare per la presentazione dei modelli con cadenza mensile, la scelta è vincolante per l’intero anno.
Si ricorda, infine, che il differimento della soppressione ha avuto effetti anche in relazione agli acquisti posti in essere durate lo scorso mese di gennaio 2017, anche per essi infatti i soggetti con periodicità mensile dovevano provvedere all’invio dei modelli vendite e acquisti entro lo scorso 27 febbraio 2017 (in quanto il 25 cadeva di sabato).
In considerazione del ripristino dell’adempimento a ridosso di questa prima scadenza riguardante i mensili, il direttore dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi ha opportunamente comunicato che in caso di ritardato invio non si darà luogo all’applicazione di sanzioni.