Fonte sito www.inail.it

L’INAIL ha reso disponibile sul proprio sito la Circolare n. 44 del 21 novembre 2016 recante “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.”

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.

La circolare fornisce chiarimenti in merito a:

  • Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali
  • Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza
    scuola -lavoro
  • Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di
    alternanza scuola-lavoro
  • Prestazioni erogate da INAIL agli studenti
  • Denuncia dell’evento

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni”

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.

Sono da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati – ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni – ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto. In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

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