Fonte Ministero Sviluppo economico

Resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ la Circolare prot. n. 282923/2016 recante “Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura,ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.”

La circolare contiene chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di:
recipienti semplici a pressione,
prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica,
strumenti per pesare a funzionamento non automatico,
strumenti di misura,
ascensori e loro componenti di sicurezza,
apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

In particolare fornisce indicazioni in merito alle modalità per applicare correttamente le recenti disposizioni relative alla marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (ex D.Lgs. 86/2016). La circolare precisa che nel caso in cui la dichiarazione UE non accompagni il materiale elettrico durante la fase di messa a disposizione del mercato, non deve essere considerata come “non conformità formale”(benché il D.Lgs. 86/2016 la preveda) nè oggetto di relativa sanzione in quanto la normativa europea non contempla detta circostanza mentre il provvedimento nazionale di recepimento per errore lo prevede.

Inoltre non deve essere applicata la sanzione nel caso in cui l’indirizzo postale del fabbricante o dell’importatore riportato sul materiale elettrico (o se non possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento), non è indicato anche in lingua italiana o in lingua italiana, in quanto la normativa comunitaria prevede che le informazioni relative al contatto del fabbricante o dell’importatore devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato; la Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 precisa che non occorre che l’indirizzo o il paese siano tradotti nella lingua dello Stato membro dove il prodotto è messo a disposizione sul mercato, ma i caratteri della lingua utilizzata devono permettere di identificare l’origine e il nome della società.

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