Riteniamo opportuno riepilogare di seguito la disciplina relativa ai permessi spettanti ai lavoratori impegnati nelle operazioni di seggio prevista dall’art. 11, L. 53/1990, con integrazione della L. 69/1992 e successive modifiche previste per domenica 26 maggio per le Elezioni del Parlamento Europeo e, contestualmente, in molti comuni anche di quelle amministrative.

Destinatari: il presidente di seggio, il segretario, gli scrutatori, i rappresentanti di lista.

Trattamento economico
Giornate lavorative
La norma precisa che i giorni di assenza dal lavoro, ossia il sabato, nel caso in cui l’azienda non adotti la settimana corta, ed eventualmente il lunedì, vanno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, e pertanto i lavoratori dovranno essere retribuiti con il trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa.

Giornate festive o non lavorative
I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, nonché, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, maturano il diritto a percepire quote retributive giornaliere ovvero a fruire di riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, come per esempio per il giorno festivo della domenica o non lavorativo come il sabato se l’azienda adotta la settimana corta.

Precisiamo altresì che la legge non stabilisce chi debba decidere rispetto alla corresponsione del compenso economico piuttosto che optare per il riposo compensativo, rispetto alla giornata festiva della domenica o non lavorativa, come il sabato (nel caso di settimana corta). Certamente in caso di godimento del riposo compensativo il lavoratore dovrà tener conto delle esigenze aziendali (tecnico – produttive) al fine dell’individuazione del giorno per recuperare.

Adempimenti del lavoratore.
I lavoratori sopra elencati cui spettano i permessi sono tenuti:
– ad avvisare preventivamente il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi (clicca qui per modulo);
– a presentare al datore di lavoro, ultimate le operazioni di voto, copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, e cioè:

  • per scrutatori e segretari: la nomina del comune o del presidente di seggio, se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio;
  • per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione che comprovi giorno e ora d’inizio delle operazioni presso i seggi;
  • per rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalle liste e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.

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