Pubblicata Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione” (G.U.U.E. del 01/02/2017, L 27/115).

La direttiva su richiamata, che dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 21 agosto 2018, contiene il quarto elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale per 31 sostanze chimiche che, una volta recepita, andranno ad integrare i valori limite di esposizione professionale (previsti dall’allegato XXXVIII del Dlgs 81/08) e dovranno, quindi, laddove previsto, essere considerati nella valutazione del rischio chimico.

Si evidenzia in particolare che:

  • per 6 agenti chimici (acido acetico, diidrossido di calcio, idruro di litio, monossido di azoto, 1,4-diclorobenzene, bisfenolo A) sono stati previsti nuovi valori limite in allegato alla direttiva in esame e, quindi, ne viene esplicitamente disposta la soppressione in altre direttive (articoli 3,4 e 5);
  • per l’acido acrilico è raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto;
  • è stata individuata possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per diverse sostanze (il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio,il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l’1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio.

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