Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2016 n. 234 il Decreto 15 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo.

Con tale decreto sono recepite le Direttive UE n. 2015/2115, n. 2015/2116 e n. 2015/2117, relativamente all’impiego della formammide, del benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, del clorometilisotiazolinone e del metilisotiazolinone nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

In particolare, il decreto consente
a partire dal 24 maggio 2017, l’impiego della sostanza:
formammide, con valore limite di 20 g/m3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali, nei giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto);
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, con valore limite di 5 mg/kg (tenore limite), nei materiali a base acquosa per giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 (4) e EN 71-11:2005 (5);

a partire dal 24 novembre 2017, l’impiego della sostanza:
massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one), con valore limite di 1 mg/kg (tenore limite) della massa di reazione;
5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-onenei, con valore limite di 0,75 mg/kg (tenore limite);
2-metilisotiazolin-3(2H)-one, con valore limite di 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa dei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.