Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il decreto riscrive integralmente l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 introducendo l’obbligo di dotazione di una patente in formato digitale (la cosiddetta patente a punti) per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili (ex art. 89, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81/2008).

Il suddetto art. 27 viene così sostituito:
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
A partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
– iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
– adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
– adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’ (DURC);
– possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
– possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
La patente subisce delle decurtazioni: le decurtazioni dei punti patente avverranno in relazione alle seguenti violazioni a seguito degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti (definitivi) emanati nei confronti dei soggetti interessati:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui alla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoro sommerso): cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

L’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in caso di infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, previa trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il numero di crediti riacquistati non può essere superiore a 15.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti per coloro che si dotino di modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 d. lgs. n. 81/2008 è previsto l’incremento di 5 crediti, nonché per coloro che seppur destinatari di provvedimenti sanzionatori, non commettano successive violazioni negli anni successivi: la patente sarà infatti incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo fino a un massimo di 10 crediti;

I soggetti che abbiano un punteggio pari o inferiore a 15 crediti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81/2008, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonchè gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 14 d. lgs. n. 81/2008.
Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone infatti anche la creazione di una “Lista di conformità INL”. Questa lista premia i datori di lavoro virtuosi qualora inseguito agli opportuni accertamenti, non emergano violazioni o irregolarità. In tal caso i datori di lavoro non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti. Fanno eccezione le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.
Non sono tenute al possesso della patente di cui le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023). Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso.

Il nuovo sistema sarà operativo dal 1° ottobre 2024.

Link al testo Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.