Fonte Ministero della Salute

Disponibile sul sito del Ministero della Salute il piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici per l’anno 2017

Il Piano, che ha periodicità annuale, è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015

Nel piano per quanto riguarda la tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo vengono indicate: “sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH; sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.”

Per quanto concerne gli obiettivi del controllo, “facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in: verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione; verifica degli obblighi di restrizione; verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH); verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH); verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH); verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830); verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH); verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP); verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP); verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP); verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).”
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