Si segnalano due recenti sentenze della Cassazione in tema di rifiuti:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/11/2016 (Ud. 11/10/2016) Sentenza n.48316 CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Valutazione soggettiva di rifiuti – Esclusione – Nozione oggettiva di rifiuto – Art.260 d.lgs. n.152/06.
In tema di rifiuti, deve ritenersi inammissibile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale. Nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l’originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/09/2016) Sentenza n.47262
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi – Veicolo in stato di abbandono – Esonera il giudice dalla necessità di indagare l’intenzione del detentore – Caratteristiche di rifiuto normativamente stabilite – Onere dell’interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere la natura di rifiuti – Artt. 182, 183, 256, 258 D.Lgs. 152/2006.
Lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l’intenzione del detentore, posto che deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. Peraltro, quando una cosa corrisponde alle caratteristiche di rifiuto normativamente stabilite, è onere dell’interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura o comunque fruire di un regime più favorevole.

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