DALL’UNIONE EUROPEA NOVITÀ IVA IN VIGORE GIÀ DAL 1° GENNAIO 2020

Il Legislatore europeo ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva al fine di pervenire ad un sistema definitivo degli scambi intracomunitari.

Il Legislatore europeo ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva al fine di pervenire ad un sistema definitivo degli scambi intracomunitari. In attesa dell’avvento del sistema definitivo dopo molti anni dall’adozione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, gli Stati membri si sono accordati per modificare a titolo transitorio nel biennio 2020-2021 le attuali regole Iva.
Il Consiglio UE in data 4 dicembre 2018 ha adottato alcune misure applicabili già dal prossimo 1° gennaio 2020 nell’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione in ambito comunitario al fine di prevenire le frodi in materia Iva e assicurare maggiori certezze nel diritto agli operatori economici, in attesa del passaggio al regime definitivo Iva, previsto per il 2022.
Dette misure, contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912, interessano le seguenti tematiche:
• numero di identificazione Iva del cessionario;
• cessioni di beni a titolo di contratto estimatorio (call of stock);
• operazioni a catena triangolari comunitarie;
• prove delle cessioni di beni intracomunitarie;
Vediamo brevemente in cosa consistono tali modifiche.

Numero di identificazione Iva
L’iscrizione al Vies quale elemento sostanziale per poter distinguere i soggetti passivi dai consumatori finali è una tesi che ha da sempre sostenuto l’Agenzia delle entrate, ma non è mai stata ritenuta convincente dalla dottrina e da diverse sentenze della Corte di Giustizia UE. Riqualificare come “interne” le operazioni intracomunitarie effettuate in assenza dell’iscrizione al Vies non ha trovato sinora fondamento in alcuna disposizione nazionale né tanto meno comunitaria.

Dal 1° gennaio 2020, invece, al fine di assicurare controlli più efficaci, viene inserito, tra le condizioni essenziali per considerare non imponibile una cessione, il possesso di un valido numero di identificazione Iva da parte del soggetto passivo destinatario di una cessione intracomunitaria di beni.

Tale modifica rappresenta quindi la conferma della errata posizione sostenuta in passato dall’Agenzia delle entrate in quanto, se così non fosse, non si sarebbe resa necessaria alcuna norma modificativa.

Call-of stock
Il call-of stock, meglio conosciuto in Italia come “consigment stock”, è un regime che ricorre quando il venditore trasferisce dei beni presso un deposito a disposizione di un acquirente la cui identità è nota sin dall’origine e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito.
In ambito nazionale non ci sono problemi e le difficoltà emergono quando fornitore e acquirente sono situati in Stati membri differenti.
In relazione a tale operazione si presentano due diverse impostazioni in relazione a diversi Stati Membri dell’Unione Europea.

Paesi che richiedono l’apertura di partita iva nello stato estero
• il fornitore effettua una cessione intracomunitaria assimilata nello Stato di partenza;
• l’arrivo dei beni dà luogo a un acquisto comunitario da parte del fornitore;
• il fornitore dovrà identificarsi nello Stato membro di arrivo;
• quando i beni sono prelevati e consegnati all’acquirente si verifica la seconda cessione e luogo di effettuazione è lo Stato membro dove è situato il deposito.

Paesi che considerano l’operazione intraUe al momento del prelievo dei beni dal deposito
• un’unica cessione nello Stato membro di partenza;
• un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;
• le operazioni si realizzano contestualmente all’atto del prelievo da parte dell’acquirente.

Per rimediare a questa disparità di trattamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non sarà più necessario identificarsi nel paese estero, posto che il call-off stock darà luogo a un’unica cessione nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock.

Operazioni triangolari comunitarie a catena
Le operazioni a catena si verificano quando a fronte di una sequenza di cessioni si verifica un unico trasferimento di beni, direttamente dal primo fornitore all’acquirente finale.
Le cessioni a catena comprendono anche le operazioni triangolari e sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti soggetti:
• fornitore materiale dei beni o primo cedente;
• promotore della triangolazione, cioè colui che genera la triangolazione;
• destinatario finale della triangolazione, cioè colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.
In relazione alle vendite a catena, secondo la giurisprudenza comunitaria solo una cessione può assumere il carattere di vendita intracomunitaria non imponibile. Le successive cessioni vanno assoggettate a Iva e pertanto potrebbe essere necessaria l’identificazione iva del cedente nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
Dal 1° gennaio 2020, al fine di evitare disparità di trattamento tra i paesi dei diversi stati membri, si prevede che la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, salvo che quest’ultimo abbia comunicato al proprio fornitore il numero di partita iva attribuitogli dallo Stato membro di partenza dei beni.

Prova del trasporto della cessione comunitaria
Attualmente manca una disciplina armonizzata nella determinazione della prova delle cessioni intracomunitarie di beni, situazione che ha creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese ostacolando gli scambi intracomunitari.
Dal 1° gennaio 2020 vengono introdotte nuove regole, finalizzate alla semplificazione delle seguenti situazioni:
a) beni spediti o trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto;
b) beni spediti o trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.

Nel primo caso vi è la presunzione che i beni siano stati spediti/ trasportati dallo Stato membro di partenza verso la Stato membro di arrivo quando il cedente oltre a certificare che i beni sono stati trasportati da lui o da un terzo per suo conto, è in possesso di almeno 2 elementi di prova non contraddittori rilasciati da 2 diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, relativi al trasporto o alla spedizione (CMR, polizza di carico etc.). In alternativa, il cedente dovrà essere in possesso di un solo elemento di quelli citati precedentemente, in combinazione con uno qualsiasi di singoli elementi di prova non contraddittori indicati nel testo del regolamento.
Nel secondo caso il cedente dovrà essere in possesso, oltre ai documenti previsti nell’ipotesi precedente, di una dichiarazione scritta dall’acquirente, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Quest’ultima dichiarazione viene resa in sostituzione della certificazione del cedente.