Si ricorda che l’art.46 del CCNL siglato il 7 giugno 2021 tra CONFIMI MECCANICA e FIM CISL e UILM UIL prevede che nel corso del mese di settembre di ciascun anno le aziende mettano effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare del valore di € 200 non riproporzionabili per i lavoratori part-time.

La fruizione di tali strumenti decorrere dal 1° settembre di ciascuno anno e sino al 31 agosto dell’anno successivo.

Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.
Sono esclusi da tale riconoscimento i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

I lavoratori hanno la possibilità di destinare il suddetto valore (€ 200,00) al Fondo Previdenziale a cui aderiscono secondo le regole e le modalità che sono previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i € 200.

Le Parti hanno precisato altresì che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza, pertanto ai lavoratori che dovessero essere assunti più volte, con diverse tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda, il datore di lavoro non dovrà ripetere la corresponsione del welfare.

Si precisa infine che anche ai lavoratori somministrati è dovuto il welfare, considerato il loro diritto di avere garantiti trattamenti economici e normativi complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 35 d.lgs. n. 81/2015).

Va infine evidenziato che i Flexible Benefit previsti dal CCNL si aggiungono alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, ricorrenti e/o formalizzate in accordi aziendali, regolamenti o contratti di assunzione.

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