Nella GUUE del 20 febbraio 2024 sono stati pubblicati i nuovi regolamenti relativi ai gas fluorati ad effetto serra e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che stabiliscono divieti e restrizioni all’immissione in consumo, importazione ed esportazione di tali sostanze e prodotti contenenti tali sostanze. Le operazioni in deroga sono subordinate alla presentazione di apposita licenza.

Regolamento 2024/590 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono
Oggetto
Il regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Ambito di applicazione
Il regolamento si applica:
• alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché
• ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Divieti e restrizioni
Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.
Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.
I medesimi divieti sono stabiliti anche per i prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Regolamento 2024/573 relativo ai gas fluorati ad effetto serra

Oggetto
Il regolamento:
• stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
• impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
• impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
• stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
a. stabilisce norme in materia di comunicazione.

Ambito di applicazione
Il regolamento si applica:
• ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e
• ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Importazioni ed esportazioni
L’importazione e l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinati alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali emessa dalla Commissione.