Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15.03.2017 il DPR 10 gennaio 2017 n. 23  recante il “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.

Il nuovo decreto, in vigore dal 16 marzo 2017, si applica agli ascensori  in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni  destinati  al trasporto di persone, oppure di persone e cose ovvero soltanto di cose, se il  supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o  a  portata  di una persona all’interno del supporto del carico.

Il provvedimento riguarda anche ai componenti di sicurezza per ascensori (elencati nell’Allegato III al regolamento) prodotti nell’Unione europea o importati da altri Paesi e utilizzati negli ascensori suddetti.

Il nuovo regolamento non si applica agli ascensori finiti e installati antecedentemente al 1999 e nel caso di:

  • apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
  • ascensori da cantiere;
  • impianti a fune, comprese le funicolari;
  • ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine
    apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
  • ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
  • apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
  • treni a cremagliera;
  • scale mobili e i marciapiedi mobili.

Vengono aggiornati gli obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; in particolare gli installatori dovranno valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza (secondo l’Allegato I) e conservare tutta la documentazione tecnica.