L’Agenzia delle entrate ha anticipato l’emanazione di un provvedimento fornendo una serie di chiarimenti inerenti le operazioni attive e passive che devono essere obbligatoriamente inserite nello “Spesometro” per il periodo di imposta 2016.

L’Agenzia delle entrate con il Comunicato stampa del 24 marzo 2017 ha anticipato l’emanazione di un provvedimento (che uscirà necessariamente entro il 10 aprile 2017) fornendo una serie di chiarimenti inerenti le operazioni attive e passive che devono essere obbligatoriamente inserite nello “Spesometro” per il periodo di imposta 2016 e che di seguito si vanno a riepilogare.

Contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria
I contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono non indicare nel Modello polivalente i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare anche i dati già trasmessi al STS.
Si segnala alla gentile Clientela che dal periodo di imposta 2016 è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati all’invio di dati al STS:

  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. parafarmacie);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari.

Le operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (Black-list)
Per effetto dell’abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 è stato soppresso già con riferimento l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti “black list”). Qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Commercianti al dettaglio e tour operator
L’Agenzia delle entrate ha concesso anche per il periodo di imposta 2016 ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio), D.P.R. 633/1972 la possibilità di comunicare le sole operazioni attive per le quali sia stata emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto di Iva per i commercianti al minuto e soggetti assimilati e a 3.600 euro al lordo dell’Iva per le agenzie di viaggio.