Un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 ha stabilito le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Il decreto è attuativo di quanto introdotto dall’ultima Legge di Stabilità (L. 232/2016) con decorrenza 1° gennaio 2017 che consente la fruizione di una detrazione maggiorata nei casi in cui sulle abitazioni, su immobili adibiti ad attività produttive e sulle parti comuni condominiali si effettuino interventi di adeguamento sismico certificati.

La modalità di determinazione della classe di rischio degli edifici
Le Linee Guida hanno individuato l’attribuzione ad ogni singolo edificio di una specifica classe di rischio sismico da A+ (rischio più basso) a G (rischio più alto). Le metodologie per determinare la classe di rischio sismico, che consente di accedere alle detrazioni fiscali maggiorate, sono due:

  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
  • metodo semplificato, basato sulla classificazione macrosismica dell’edificio, indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio; può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Oltre all’adozione delle Linee guida, il D.M. 58/2017 definisce le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tale efficacia rileva ai fini della individuazione della percentuale di detrazione d’imposta a cui si ha diritto. L’attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino iscritti ai relativi albi professionali.

1. Incarico al professionista
Il proprietario dell’edificio, che intende accedere alla detrazione fiscale, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento.

2. Individuazione classe di rischio
Il professionista (architetto o ingegnere) individua la classe di rischio (A+, A, B, C, D, E, F, o G) della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento.

3. Nuova classe di rischio
Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e assevera la nuova classe di rischio a seguito del completamento dell’intervento. Il progetto per la riduzione del rischio sismico va allegato alla Scia da presentare in Comune.

4. Attestazione
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato, attestano per quanto di rispettiva competenza la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

La misura e la ripartizione della nuova detrazione per gli interventi antisismici
La Guida dell’Agenzia delle entrate denominata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornata a febbraio 2017 chiarisce la misura della detrazione fiscale per l’esecuzione di interventi antisismici, differenziata a seconda della zona di rischio sismico in cui si trova la costruzione e della tipologia di immobile sul quale è effettuato l’intervento:

  • detrazione del 70% (ovvero 80%) in 5 rate annuali di pari importo: per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l’intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
  • detrazione del 75% (ovvero 85%) in 5 rate annuali di pari importo: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l’intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
  • detrazione del 50% in 5 rate annuali di pari importo: per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, che non hanno variazione di classe di rischio sismico;
  • detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari importo: si tratta della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 per gli interventi su qualsiasi tipo di edificio in zona di rischio sismico 4 o su immobili diversi da abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con spesa massima recuperabile di 96.000 euro;

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico. I comuni italiani situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3 sono circa 5.800. Sarà emanato a breve un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che introdurrà la possibilità di cedere ai fornitori il credito attribuibile ai condomini derivante dalla detrazione fiscale per interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali.