L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017 che approva il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.
Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il giorno 16 cade di sabato). Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

Le modalità di compilazione del modello
L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.

È opportuno sottolineare che l’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell’articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. “Spesometro 2017”) ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:
a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
La sezione Liquidazione dell’imposta prevede i seguenti righi:
VP2 – Totale operazioni attive: va indicato l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell’Iva;
VP3 – Totale operazioni passive: va indicato l’ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell’Iva;
VP4 – iva esigibile: va indicato l’ammontare dell’Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata
l’esigibilità nel periodo di riferimento;
VP5 – Iva detratta: va indicato l’ammontare dell’Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
VP6 – Iva dovuta o a credito: va indicata la differenza degli importi indicati nei righi VP4 e VP5;
VP7 – Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro: va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;
VP8 – Credito periodo precedente: va indicato l’ammontare dell’Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare;
VP9 – Credito anno precedente: va indicato l’ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare;
VP10 – Versamenti auto UE: va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
VP11 – Crediti d’imposta: va indicato l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;
VP12 – Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali: va indicato l’ammontare degli interessi dovuti (pari all’1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;
VP13 – Acconto dovuto: va indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non versato;
VP14 – Iva da versare o a credito: va indicato l’ammontare dell’Iva da versare o da trasferire all’ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’Iva di gruppo) oppure l’ammontare dell’Iva a credito o da trasferire all’ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’Iva di gruppo).

La presentazione telematica e l’esame dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate
Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purchè ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
I dati che pervengono all’Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel “Cassetto fiscale”, oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

I casi particolari evidenziati nelle istruzioni ministeriali
Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. 633/1972).

Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali
La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del pro-rata di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell’ultimo trimestre non vanno compilati i righi VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 74, comma 5 e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell’articolo 74, comma 4.

Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell’articolo 36, D.P.R. 633/1972 devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.

Riporto del credito Iva nel corso dell’anno
I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre che andrà poi riportato nel modulo relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.

Contribuenti con contabilità presso terzi
I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell’Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.

Curatori fallimentari e commissari liquidatori
Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell’articolo 74-bis, comma 2.

Comunicazione in caso di procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo
Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo ai sensi dell’articolo 73 ultima comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicendo nel campo “Partita Iva della controllante” la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l’ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo”.

Contribuenti con operazioni straordinarie
Se l’operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l’operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l’operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.

Soggetti non residenti
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti (articolo 17, comma 3) sono tenuti a presentare la comunicazione indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (articolo 35-ter) sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate. Nei casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso operazioni rilevanti in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un‘unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della stessa. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 1.