Il ministero del Lavoro con il DM 31 marzo 2022 n. 67 (clicca qui) interviene a parziale modifica del DM 15 aprile 2016 n. 95442 (clicca qui), in merito alle cause che integrano la possibilità di accedere alla CIGO.

In particolare:

  • per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” anche la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dall’impossibilità di concludere accordi o scambi a causa delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina;
  • la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche (non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa) nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. La relazione tecnica documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.