Entro il 31 marzo 2019, le aziende che nell’anno 2018 hanno adibito personale dipendente a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (come di seguito specificate) sono tenute ad inviare, esclusivamente per via telematica, il modello LAV-US tramite il sito www.cliclavoro.gov.it.

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’anno precedente (2018) come previsto dall’articolo 6 del DM 20 settembre 2011.
Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti.
Si riepilogano di seguito le cd. “attività usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione previste dal D.Lgs n. 67/2011:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009):
  • “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita’;
  • “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita’;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”; “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuita’ ed in particolare delle attivita’ di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita’.

 

  • lavoratori dipendenti notturni così come definiti, ai soli fini della presente normativa, dall’articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 67/2011, il quale individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell’applicazione della disciplina del pensionamento anticipato:
  • a) i lavoratori a turni, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  • b) altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione pertanto se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori).

 

  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, (art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo (clicca qui);

I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.

Per poter adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro, relativo alle diverse casistiche:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

Si ricorda che in caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione ecc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 1.500,00.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

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