Resa disponibile dal Ministero della Salute la circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 con la quale viene ridotta la durata dell’isolamento da 10 a 5 giorni il tempo di isolamento per chi risulti positivo al Covid 19

In particolare, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 possono terminare l’isolamento dopo 5 giorni (purchè senza sintomi da almeno 2 giorni). Per terminare l’isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l’isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia.

Per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all’accertamento della positività, la durata dell’isolamento è di 5 giorni, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

Al termine dell’isolamento di 5 giorni è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo test positivo, con raccomandazione di evitare ambienti affollati e soggetti fragili perciò a rischio. In presenza di un test che risulti negativo prima del decimo giorno, queste precauzioni possono essere interrotte.

Il provvedimento modifica, inoltre, anche le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto positivo al Covid 19: si deve rispettare un regime di autosorveglianza della durata di 5 giorni con obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

Infine, per quanto riguarda gli operatori sanitari, se risultino positivi al COVID19 e sono asintomatici da almeno 2 giorni, possono terminare l’isolamento non appena risulti negativo il test antigenico o molecolare; nel caso abbiano avuto contatti stretti con persone positive, devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera.

Pubblicata la Legge n. 199 del 30 dicembre 2022 recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di termini di applicazione delle disposizioni del D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

L’art. 7-quater della suddetta legge ha modificato l’art. 4 del DL n. 24/2022, abrogando l’obbligo di avere un test negativo per uscire dall’isolamento per chi sia positivo al Covid 19 (l’art. 4 del DL 24/2022, prevedeva al comma 3 che la cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”).

Pertanto le regole introdotte dalla su citata circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 (5 giorni di isolamento con rientro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2 fino al decimo giorno) e le indicazioni contenute nella legge 199/2022 si applicano anche per il rientro del lavoratore dopo la malattia Covid 19 e se ne deve tener conto nella previsione contenuta nel Protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 (al punto 2 per la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid 19 rinvia alle modalità previste dall’art. 4 del DL n. 24/2022).

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