Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020 n. 275 il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori misure per il contenimento del contagio.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Il nuovo DPCM differenzia le misure di contenimento in funzione dei livelli di rischio, su base regionale; l’individuazione delle Regioni appartenenti alle classi di rischio più elevate per le quali il DPCM detta misure di contenimento più rigorose (scenario di tipo 3/Regioni arancioni e scenario di tipo 4/Regioni rosse) è rimessa a ordinanze del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Nelle Regioni non indicate in dette ordinanze ministeriali (cosiddette Regioni gialle) si applicheranno le misure di contenimento generali (l’istituzione di Regioni arancioni e rosse avrà una durata minima di 15 giorni e il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, monitorerà i livelli di rischio nelle varie Regioni, aggiornando eventualmente il relativo elenco. All’interno delle Regioni arancioni e rosse potranno essere individuati dei territori esenti dall’applicazione delle relative misure più restrittive, sempre in funzione dell’andamento del rischio epidemiologico).

Tali ordinanze non risultano per ora adottate; tuttavia sul sito del governo sono state pubblicate le tre aree di criticità del Paese individuate come seguono:

  • Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
  • Area arancione: Puglia, Sicilia.
  • Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM sempre sul sito del Governo è stata pubblicata una infografica che riportiamo in calce e che riassume sinteticamente le principali misure valide per le tre aree gialla, arancione e rossa come sopra individuate.

In particolare le misure minime valide su tutto il territorio nazionale, area gialla, sono:

  • vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; per tutto l’arco della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • sono sospese mostre e servizi museali;
  • è adottata la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza mentre continua l’attività in presenza per le scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i centri commerciali ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole al loro interno;
  • viene fissato un coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le ulteriori misure per le Regioni o parte di esse con scenario di elevata gravità tipo 3, area arancione, sono:

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
  • vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze;
  • sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.

Le ulteriori misure per le Regioni o parte di esse con scenario di elevata gravità tipo 4, area rossa, sono:

  • vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute;
  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  • sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
    sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
  • continua l’attività scolastica in presenza solo per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Si evidenzia che le restrizioni suddette e l’istituzione delle aree arancione e rossa non incidono sullo svolgimento delle attività produttive; infatti l’art. 4 del DPCM 3 novembre 2020 ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Fra le ulteriori misure introdotte dal DPCM si segnala la previsione che consente di svolgere corsi di formazione pubblici e privati solo con modalità a distanza. Sono, tuttavia, consentiti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allegati

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