Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, cosiddetto “decreto capienze”, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.

Il provvedimento, che contiene una serie di novità riguardanti gli spettacoli, la cultura, lo sport e le discoteche, prevede all’art. 3 delle indicazioni relative alle “Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro”.

1. In particolare, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies (“I lavoratori…nel caso in cui comunichino  di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro,  sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine  di  cessazione dello stato di emergenza, senza  conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  ne’  altro compenso o emolumento, comunque denominato”) del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Per quanto riguarda le disposizioni in tema di Spettacoli e Cultura, di eventi sportivi e discoteche si riporta quanto segue:

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda il pubblico a eventi e competizioni sportive, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

In zona bianca, la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Sanzioni
In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

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