Pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Si evidenziano le seguenti novità.

Tampone antigenico e tampone molecolare (art. 01)
Viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:

  • validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
  • validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Lavoratori fragili (art. 2 ter)
Fino al 31 dicembre 2021 ai lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero.
Sempre fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in   modalità   agile, anche   attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti   collettivi vigenti, o svolgeranno di specifiche attività   di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, è previsto l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

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