Le imprese che si sono già avvalse della moratoria, prima dell’allungamento del beneficio (introdotta dal DL Cura Italia – art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18 e dal DL Agosto e poi dalla Legge di Bilancio) otterranno automaticamente il rinnovo che può essere interrotto solo comunicando espressamente di rinunciare alla ulteriore proroga/moratoria.

Le PMI con sede in Italia e “in bonis” al 17 marzo 2020, se richiesto dagli Istituti di Credito e /o Società di leasing possono inviare, entro il 31 gennaio 2021, l’autocertificazione di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

A queste aziende non possono essere revocate/ridotte le aperture di credito a revoca (conto corrente per es.), i prestiti accordati per anticipazioni su crediti (Anticipo fatture; Riba; Export; contratti; linee di factoring) ed i prestiti accordati a fronte di anticipi Import dal 29 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 e vengono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni i prestiti non rateali (finanziamenti bullet).

E’ sospeso inoltre a tali aziende, dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021, il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing, salvo rinuncia espressa.

La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

Con la sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che andranno a maturare durante la sospensione dovranno essere pagati in quote, dopo il 30 giugno 2021, mentre con la sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione.

L’azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione.

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