Fonte Ministero Ambiente

Pubblicata dal Ministero Ambiente sul proprio sito la Circolare del 24 dicembre 2020 n. 0108897 contenente ulteriori chiarimenti in merito alla validità e al rinnovo dei certificati delle persone e delle imprese che effettuano gli interventi sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ex DPR 146/2018, a fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid19 (art. 103, comma 2, Legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato da ultimo dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, cosiddetta Legge Cura Italia”).

Si ricorda che devono ottenere un certificato da parte di un organismo di certificazione:

  • 1. le persone fisiche che intendono svolgere.
    • sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, sulle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e sulle pompe di calore fisse, le attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; di recupero di gas fluorurati a effetto serra; d’installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento;
    • sulle apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra, le attività di controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente; di recupero di gas fluorurati a effetto serra; d’installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento;
    • sui commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, le attività: d’installazione; di riparazione, di manutenzione o di assistenza; di smantellamento; di recupero;
      l’attività di recupero dei solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
  • 2. le imprese che intendono svolgere le attività di installazione, di riparazione, di manutenzione, di assistenza o di smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore fisse e delle apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

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