Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 il D.Lgs. 5 dicembre 2019 n. 163 recante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.”.

Detto provvedimento, in vigore dal 17 gennaio 2020, introduce le nuove sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di gas fluorurati a effetto serra.

Si segnalano le novità più significative:

aggiornamento delle sanzioni previste

  • per gli operatori delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra che non rispettano le disposizioni previste;
  • nei confronti delle imprese impiantiste che effettuano gli interventi negli impianti e nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, senza rispettare le disposizioni previste;
  • nei confronti delle persone che effettuano gli interventi negli impianti e nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, senza rispettare le disposizioni previste;
  • per chiunque immette in commercio prodotti apparecchiature e gas fluorurati a effetto serra non recanti l’etichetta conforme alle prescrizioni vigenti o al formato previsto dalla normativa vigente;
  • per chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi relativi alle prescrizioni d’uso dell’esafluoruro di zolfo o dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 nelle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente;

individuazione di specifiche sanzioni

  • per gli operatori che non rispettano le disposizioni previste, per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente;
  • per le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato;
  • per le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali senza aver acquisito la prescritta dichiarazione dell’acquirente; senza inserire nella Banca Dati delle apparecchiature le informazioni previste;
  • per chiunque immette in commercio prodotti, apparecchiature e gas fluorurati a effetto serra non recante l’etichetta conforme alle prescrizioni vigenti o al formato previsto dalla normativa vigente;
  • per la mancata registrazione, da parte delle imprese o delle persone certificate, delle informazioni relative all’installazione, al controllo delle perdite, alla manutenzione o alla riparazione e allo smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra nella banca dati delle apparecchiature;
  • per l’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature ad un’impresa che non è in possesso del pertinente certificato;
  • per le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o a imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, senza poi inserire nella Banca Dati dei gas fluorurati le informazioni previste;
  • per gli Organismi di certificazione che non rispettano le disposizioni previste.
    • per la violazione degli obblighi relativi:
      alla precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi;
      alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all’utilizzo delle quote;
      all’iscrizione al registro elettronico europeo delle quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi;
      in materia di comunicazioni della produzione, dell’importazione, dell’esportazione, dell’uso come materia prima e della distruzione gas fluorurati a effetto serra;

Le attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative in questione, sono esercitate dal Ministero dell’ambiente, per il tramite del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA);dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA); dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.
I soggetti in questione, ai fini dell’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni più utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché a procedere al sequestro cautelare di prodotti o delle apparecchiature o delle sostanze.

Il nuovo decreto prevede che all’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente. Il Prefetto dopo aver esaminati gli scritti difensivi eventualmente presentati entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o sentito l’interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, determina la somma dovuta per l’infrazione commessa e ne ingiunge il relativo pagamento.

Nel caso di violazioni accertate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell’Agenzia medesima territorialmente competenti. L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre anche la confisca amministrativa, ai fini dell’eventuale distruzione, della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura.

Il nuovo provvedimento stabilisce infine che non trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento della sanzione in misura ridotta (somma risultante più favorevole tra il doppio del minimo fissato o il terzo del massimo) e prevista dalla legge di modifica del sistema penale (ex L.689/1981).

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