Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2019 n. 305 il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica.” Il provvedimento noto come “decreto Milleproroghe”, è in vigore dal 31 dicembre u.s., giorno della pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

L’art. 36 “Informatizzazione INAIL” contiene importanti modifiche al DPR 462/2001 per le verifiche degli impianti elettrici. In particolare il comma 1 dell’art. 36 del DL milleproroghe introduce al DPR 462/2011 dopo l’articolo 7 il seguente art. 7-bis recante “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”:
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’art. 4, c. 1, e all’art. 6, c. 1.
3. Per le verifiche di cui all’art. 4, c.1, e all’art. 6, c. 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al c. 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’art. 4, c. 4, e all’art. 6, c. 4, applicate dall’organismo che stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal DM del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato ul S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.07.2005 e successive modificazioni.

Si ricorda che la verifica di messa a terra è un controllo periodico obbligatorio previsto dal DPR 462/2001, che richiede a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda di far eseguire la verifica degli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale. Tale verifica è cosa diversa dalle verifiche manutentive sull’efficienza degli impianti, che vengono svolte dai soggetti preposti alla manutenzione degli stessi.

Il DM 37/2008 prevede che l’installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una “dichiarazione di conformità alla regola dell’arte” dell’impianto stesso. Alla messa in servizio dell’impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL, oggi U.O.T. INAIL competente per territorio (in base all’art. 3 del DPR 462/2001 all’INAIL è attribuito il controllo a campione della “conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici).

Successivamente il datore di lavoro deve provvedere affinché l’impianto sia sottoposto a verifica periodica secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 462/2001 e dal D.Lgs. 81/08. I datori di lavoro hanno due opzioni: richiedere la verifica periodica all’Unità Operativa Ingegneria del Dipartimento Provinciale ASL territorialmente competente oppure rivolgersi ad un “Organismo abilitato” individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la Direttiva dell’11 marzo 2002

Si ricorda, infine, che dal 27 maggio 2019 è attiva la nuova piattaforma CIVA dell’Inail per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche periodiche.

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