Pubblicato il nuovo DPCM 26 aprile 2020 che definisce le linee guida per la Fase 2 dell’emergenza COVID 19.

1. ATTIVITA’ ECONOMICHE – NUOVO ELENCO CODICI ATECO

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che contiene il nuovo elenco dei codici Ateco.

CHIARIMENTI PER LE IMPRESE PREVALENTEMENTE ORIENTATE ALL’EXPORT
In risposta ad una richiesta di chiarimenti il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni sul concetto di “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale” contenuto nell’art.2 c. 7 DPCM 10 aprile 2020(VEDI NOTA PROT. 5671 DEL 26 APRILE 2020).

La formula sopra richiamata va riferita non solo al perimetro cd “golden power” e alle imprese interessate da tali poteri speciali bensì anche a quelle imprese che svolgono attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull’intera economia nazionale.

Più in particolare, le imprese in questione sono identificate quelle le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione quindi rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato.

Inoltre possono essere ricondotte sempre al concetto di rilevanza strategica quelle attività del settore costruzione che riguardano interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo della edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria.
Pertanto previa comunicazione al Prefetto, la ripresa delle attività sopra richiamate sarà già possibile fermo restando le previsioni di cui ai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, rispettivamente quello relativo a tutti i settori produttivi e quello relativo ai cantieri.

Si ricorda che da oggi è in vigore una nuova procedura per le comunicazioni preventive alla Prefettura (vedi ns Circolare n. 75/AM del 24 aprile 2020)

ALLEGATO 3 DPCM 26.04.2020 CODICI ATECO

NOTA PROT. 5671 DEL 26 APRILE 2020

 

2. NUOVO PROTOCOLLO NAZIONALE CONDIVISO TRA LE PARTI SOCIALI, TESTO AGGIORNATO DEL 24 APRILE 2020

In vista della riapertura delle attività sospese e la continuazione delle produzioni rimaste attive nella prima fase dell’emergenza COVID 19, le Parti sociali in data 24 aprile 2020 hanno sottoscritto un nuovo Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro; il nuovo protocollo sostituisce quello del 14 marzo 2020.
Il nuovo DPCM 26 aprile 2020 lo riporta nellAllegato 6.

Nelle premesse al Protocollo viene stabilito che la mancata adozione di misure di protezione coerenti con quelle previste dal Protocollo stesso, può determinare la sospensione dell’attività da parte degli enti di controllo, fino al ripristino delle condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Il nuovo Protocollo conferma tutte le misure di prevenzione già previste nel precedente del 14 marzo 2020 e lo integra come segue:

informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda: l’azienda deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi depliants informativi.

– per quanto riguarda la modalità di ingresso in azienda, il protocollo prevede che nel caso si chieda una dichiarazione attestante la provenienza dalle zone a rischio o l’assenza, negli ultimi 14 giorni, di contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19, occorre fare attenzione alla normativa sul trattamento dei dati personali (privacy)

– va fornita adeguata informazione ai lavoratori sulle misure adottate e sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati, sulla base delle mansioni svolte e dei contesti lavorativi.

– viene ribadito che la principale misura di contenimento del contagio da Covid 19 è il distanziamento sociale, da attuare anche attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro e la differenziazione degli orari, per ridurre il numero contemporaneo delle presenze nel luogo di lavoro, va inoltre favorito lo smart working

– nel caso la tipologia e le modalità lavorative non permettano di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, devono essere utilizzati i DPI (guanti, occhiali, cuffie, camici, ecc.) e mascherine chirurgiche o FFP2/FFP3;

– tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (quali sale mensa, spogliatoi, aree fumatori, sale distributori automatici …) devono utilizzare una mascherina chirurgica di cui art. 16, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e art. 34 del DL 9/2020

i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili (vedi in allegato 4 le misure igienico sanitarie)

nel caso di lavoratori già positivi al COVID 19 e negativizzati il protocollo stabilisce che l’ingresso del lavoratore sia preventivamente comunicato con una certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Il medico competente, ricevuto il certificato medico di negativizzazione, procederà alla verifica dell’idoneità alla mansione, anche valutando profili specifici di rischiosità.

il medico competente alla ripresa delle attività è opportuno sia coinvolto nell’individuazione dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità, anche in considerazione all’età
Inoltre, qualora l’Autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche, in zone particolarmente a rischio, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione e il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.

– nelle aree geografiche a maggior endemia o nella azienda in cui sono registrati casi sospetti di COVID 19 alla riapertura dell’attività produttiva è necessaria una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ai sensi della circolare del Ministero della Sanità del 22 febbraio 2020.

– per quanto riguarda la presenza di imprese appaltatrici, qualora un lavoratore di un’impresa appaltatrice risulti positivo a COVID 19, il datore di lavoro dell’impresa stessa dovrà informare il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti con la persona risultata positiva. L’impresa committente è tenuta a fornire alle imprese appaltatrici l’informativa sul protocollo aziendale adottato e dovrà vigilare affinché le imprese appaltatrici ne rispettino integralmente le disposizioni.

– è confermata la previsione della costituzione di un Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. Qualora non fosse possibile la costituzione di Comitati aziendali, il nuovo Protocollo precisa che potranno essere costituiti Comitati territoriali composti dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali

ALLEGATO 4 DPCM 26.04.2020 MISURE IGIENICO SANITARIE

ALLEGATO 6 DPCM 26.04.2020 PROTOCOLLO AMBIENTI LAVORO 24 APRILE 2020

3. PROTOCOLLI CONDIVISI DI REGOLAMENTAZIONE E LINEE GUIDA

In allegato al nuovo DPCM 26 aprile 2020 vengono riportati inoltre i seguenti protocolli condivisi fra associazioni di categoria e organizzazioni sindacali con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro , nonché le linee guida come segue:

PROTOCOLLO CANTIERI (ALLEGATO 7)
In sintesi, ripartono il 27 aprile 2020 le attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico. Il protocollo firmato al Ministero delle Infrastrutture prevede un serie di precauzioni: misurazione della temperatura prima dell’accesso al cantiere, accesso contingentato a mense e spogliatoi, pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle aree comuni.

PROTOCOLLO TRASPORTO E LOGISTICA (ALLEGATO 8)
LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO PUBBLICO (ALLEGATO 9)
Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9.

ALLEGATO TESTO INTEGRALE DPCM 26 APRILE 2020

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