Il Ministero Transizione Ecologica MiTE ha chiarito con l’interpello prot. 91241 del 21 luglio u.s. ha fornito indicazioni sulle corrette modalità di trattamento delle capsule di caffè utilizzate e riconsegnate presso i punti vendita, presso i quali vengono disassemblate nelle loro varie componenti.
Dette capsule, trattandosi di capsule già utilizzate, devono essere classificate come rifiuti e pertanto il disassemblaggio si configura come un’operazione di trattamento rifiuti con conseguente necessità di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 152/06. Viene inoltre chiarito che queste operazioni non si possono configurare come “preparazione per il riutilizzo”, che dovrebbe consistere in un nuovo riempimento delle capsule e che potrebbe porre problemi igienico – sanitari. Sempre in merito alla “preparazione per il riutilizzo”, viene segnalato che il decreto attuativo previsto dal Testo Unico Ambientale è attualmente all’esame del Consiglio di Stato: conseguentemente, solo se queste tipologie di rifiuto rientreranno in tale decreto sarà possibile presentare richiesta per accedere alle procedure semplificate previste dall’articolo 214.

Per quanto riguarda il deposito temporaneo presso i punti vendita, questo sarebbe possibile solo nel caso di conferimento di capsule vuote, quindi senza residui e pertanto classificabili come imballaggi, per il loro successivo conferimento ad impianti di trattamento tramite il coinvolgimento degli specifici consorzi di filiera per il materiale che compone le capsule (generalmente alluminio o plastica).

Infine il MiTE incentiva l’adozione di accordi di programma a livello locale per l’istituzione di sistemi di raccolta dedicati, dato l’obiettivo primo di ridurre la quantità di rifiuti.

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